(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riconosce all'istituzione scolastica un ruolo importante per la tutela e la rivitalizzazione della lingua e della cultura friulana. Promuove a tal fine, nell'ambito delle competenze che le sono riconosciute dagli articoli 3 e 6 dello statuto, interventi a sostegno dello studio e della conoscenza della lingua friuliana, anche nel contesto di un profondimento dei molteplici aspetti dell'identita' friulana. 2. Anche in relazione alle ulteriori competenze che le deriveranno dalla Stato in materia, la Regione sostiene, in conformita' ai principi di democrazia e pluralismo del nostro ordinamento, la conoscenza e lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale friulano, nonche' la sua diffusione, attraverso i mezzi e gli strumenti previsti dalla presente legge.