(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   La   Regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia   riconosce
all'istituzione scolastica un ruolo importante per  la  tutela  e  la
rivitalizzazione  della  lingua  e della cultura friulana. Promuove a
tal fine, nell'ambito delle competenze che le sono riconosciute dagli
articoli 3 e 6 dello statuto, interventi a sostegno  dello  studio  e
della  conoscenza  della  lingua  friuliana, anche nel contesto di un
profondimento dei molteplici aspetti dell'identita' friulana.
   2. Anche in relazione alle ulteriori competenze che le deriveranno
dalla Stato in  materia,  la  Regione  sostiene,  in  conformita'  ai
principi  di  democrazia  e  pluralismo  del  nostro  ordinamento, la
conoscenza e lo  sviluppo  del  patrimonio  linguistico  e  culturale
friulano,  nonche'  la  sua  diffusione,  attraverso  i  mezzi  e gli
strumenti previsti dalla presente legge.